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AIUTARE IL PROSSIMO 

AIUTARE IL PROSSIMO 
Nella vita, siamo talmente abituati a limitare i nostri sguardi alle attività quotidiane che i bisogni degli altri non ci intaccano.

Tutti gli esseri umani sono capaci d’opera buone e meritevoli, ma ciò non li giustifica davanti alla mano divina.

Quando incontriamo un uomo con il colore di pelle diverso dal nostro, ricordiamoci che il suo cuore è identico al nostro e l’amore che egli può dare o ricevere non ha nulla di diverso dal nostro.

La coscienza umana è come un campanello d’allarme che suona ogni qualvolta cadiamo in errore, cosicché nessuno è scusabile quando sbaglia. Ma la coscienza come metodo di salvezza, da sola non basta, poiché, pur controllando a fondo le nostre azioni, non saremo mai capaci di non peccare.

Quando incontriamo un emigrato, un disoccupato, un perseguitato, un disprezzato, un sottomesso per amore, riflettiamo ed accogliamolo, poiché attraverso l’amore che proviamo noi stessi non avremo difficoltà ad amare il nostro prossimo, pregi e difetti compresi.

Dovremmo imparare a guardare oltre le apparenze e le circostanze. Dedicare del tempo al nostro prossimo,portando amore e consolazione; è tempo ben speso.

Quello che può sembrare un prolungamento delle nostre attività non ci procurerà altro che benefici. 

Non imprigioniamoci, attiviamoci per essere utili strumenti del prossimo.

Stiamo attenti ad evitare situazioni compromettenti, a frequentare persone che potrebbero essere causa di imbarazzo, a parlare con i poveri e gli emarginati.

Rendiamoci sensibili ai bisogni del prossimo, una parola detta con amore, un sorriso donato con tenerezza e una carezza espressa con affetto sono atti tesi a condividere l’amore verso i nostri fratelli del mondo.

 

Turismo in Sicilia 

La Sicilia potrebbe essere un centro di accoglienza, informazione del popolo degli enoturisti; cioè di coloro che si muovono con grande interesse in tutt’Italia, alimentando un mercato delle vacanze nei piccoli centri tra visite in cantina, visite in vecchi palmenti e degustazioni di prodotti tipici locali.Il turismo enogastronomico può costituire un passaggio molto importante per il nostro territorio, perchè da’ l’avvio ad un progetto di valorizzazione e promozione che interessa tutta la produzione tipica, l’ ambiente, la storia e la cultura locale.

Perchè la Sicilia fino ad oggi non è riuscita a valorizzare e sfruttare le proprie risorse?

Uno dei motivi potrebbe essere individuato nella scarsa pubblicità delle risorse di tale paese; non si promuovono a sufficienza i beni culturali, i prodotti, artigianali locali, ma anche quelli enogastronomici le cui tecniche di presentazione e lavorazione dovrebbero essere un po’ riviste ed aggiornate per rendere tali prodotti conformi alle leggi attuali sulla qualità.

Infatti, in Sicilia, sono tanti i commercianti che producono un’infinita ricchezza di specialità culinarie, che regalano sapori che hanno alle spalle anni di sapienza popolare, ma sono squisitezze note solo nell’ambito del territorio di produzione.

Proviamo a farle conoscere anche all’esterno, richiamando visitatori, e turisti, offrendo loro pacchetti turistici, possibilmente con la collaborazione di tutti i comuni, che prevedano itinerari enogastronomici nelle zone limitrofi, con pernottamento e colazione anche presso le case private, e con l’organizzazione di degustazioni di prodotti tipici.

Ma tutto questo si può realizzare soprattutto con la collaborazione, dell’Agenziadellavoropuntocom, delle Associazioni, Proloco, dei Comuni, dei Commercianti, dei Ristoratori ecc.

Occorre cioè, programmare e sviluppare una adeguata politica dell’accoglienza ed una promozione rivolta verso l’esterno, investendo mezzi e professionalità adeguati.

 

Lo sviluppo della nostra terra deve passare attraverso la riscoperta della produzione locale per portarsi appresso tutto un indotto che può rappresentare il salto di qualità per una reale crescita economica; infatti, pensiamo ad immaginare quante attività sarebbero coinvolte con lo sviluppo, in alcuni comuni a vocazione turistica, del turismo enogastronomico: locande, bar, ristoranti, panifici, generi alimentari, salumerie, macellerie, cantine, enoteche, aziende vitivinicole, associazioni culturali ecc.

In questo contesto è importante che commercianti, produttori, gestori di aziende vengano sensibilizzati all’accoglienza dei turisti proponendo degustazioni con spuntini, piatti tipici, vini locali, guidandoli ed illustrando loro i processi di produzione dei prodotti offerti. Perchè tutto questo?

Perchè oggi il turista enogastronomo è sempre più raffinato, salutistico, cerca il prodotto genuino tradizionale è alla scoperta di sapori e odori delle culture locali è sempre più consapevole della preparazione e manipolazione del cibo; per cui, se si vuole essere competitivi è importante far conoscere i propri metodi di produzione e dimostrare che si è anche molto attenti al rapporto ambiente – prodotto finito.  

Ritornando al discorso dello sviluppo del turismo enogastronomico del territorio possiamo far riferimento alle leggi regionale già in vigore e/o presentati e di cui se ne parla sempre ma non si applicano.

 

Alcune Leggi prevedeno l’istituzione di un sistema integrato di offerta turistica dove le aziende vitivinicole, affiancate dall’insieme delle attività economiche, produttive, culturali e sociali interagiscono, contribuendo alla promozione di un territorio.

L’iniziativa di questo contributo dell’agenziadellavoropuntocom, quindi può rappresentare per la Regione, per le amministrazione comunali, per le attività commerciali, le rivendite di prodotti tipici, le strutture ricettive, l’agenzia di viaggio, le associazioni culturali e le proloco una grande occasione perchè essi diventino i promotori del territorio, perchè essi si aprano ad un coordinamento ad un ampio coinvolgimento mirante a definire veri e propri piani integrati.

Tale coordinamento dovrà prevedere alcuni riferimenti ai cosiddetti “standard di qualità”, ovvero regole che aziende, produttori, cantine, commercianti, strutture ricettive e tutti gli altri soggetti interessati a questa iniziativa , dovranno rispettare nell’offrire i propri servizi al viaggiatore e al turista.

Ad esempio i commercianti dovranno seguire determinati orari per l’apertura delle proprie attività, saper fare accoglienza, saper offrire, in degustazione, i propri prodotti; i ristoratori si dovranno impegnare a proporre i loro menu preparati con metodi tradizionali e a base di prodotti locali, servire i vini della zona e preparare una adeguata carta dei vini locali.

Per cui un coordinamento per la realizzazione di itinerari enogastronomici diventa uno stimolo in più per gli operatori, i produttori e tutti coloro che vi aderiscono per migliorare il proprio lavoro e per contribuire ad innalzare il livello qualitativo di tutto il territorio complessivamente. L’Agenziadellavoropuntocom è pronta per la grande sfida affichè possa dare un futuro alle nuove generazioni.

 

GARANZIA GIOVANI 

Chiarimenti sul Programma Garanzia giovani: Il Programma Garanzia giovani continua fino all’anno 2018 e ci sono 9 opportunità di misure da sfruttare, non’è solo la misura 5 Tirocinio formativo extra-curriculare che il fine è farsi conoscere dalle aziende e darvi l’opportunità di essere assunti con un contratto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Il tirocinio serve per fare conoscere all’azienda le vostre qualità, la vostra preparazione, professionalità, impegno e serietà profusa, che potrà servire ai giovani per essere assunti dall’Azienda che li hanno ospitato e li ospiteranno per espletare il tirocinio. E’ un modo di farsi apprezzare, finalizzato per essere trasformato in assunzione con un contratto di lavoro dei medesimi giovani sfruttando tutte le Leggi e quindi le risorse messe a disposizioni dall’Unione Europea e dal Ministero del lavoro per dare delle opportunità che si concretizzeranno nell’assunzione ,o in altre misure come la misura 3 Accompagnamento al lavoro uscita in questi giorni che darà la possibilità a molti giovani Neet iscritti al Programma di partecipare sottoscrivendo il Contatto di Collocazione, dove gli Enti accreditati entro 4 mesi aiuteranno i giovani a trovare un lavoro con dei contratti a tempo indeterminato che con contratti di Apprendistato di I,II, e III livello a tempo indeterminato, ed anche contratti a tempo determinato superiore che inferiore ai 12 mesi anche a scopo di somministrazione, usufruendo sia delle leggi sull’Apprendistato che in aggiunta le aziende potranno beneficiare anche degli incentivi previsti dal Bonus occupazionale. Inoltre per le assunzioni a tempo indeterminato le aziende potranno usufruire anche degli sgravi contributivi al 40% previsti dalla legge di Stabilità nazionale n.208 del 28 dicembre 2015 valida per tutto l’anno 2016 dal valore di 3.250 l’anno per 2 anni.Inoltre è prevista anche per il 2016 la misura 7 Auto-impiego ed auto-imprenditoralietà per ricevere dei prestiti agevolati ad interesse zero da 5 mila a 35 mila euro, da restituire in 7 anni dove sono stati stanziati altri 45 milioni,che a breve uscirà il Decreto attuativo, per aprire un’attività o un’impresa nell’ottica di far ripartire il lavoro e lo sviluppo dei diversi settori, traducibili in termini di occupazione.Inoltre è previsto l’avvio della misura Servizio civile del Programma garanzia giovani,dove 780 giovani verranno Selezionati e dovranno essere avviati dagli Enti promotori accreditati, dopo il 9 Maggio data di scadenza per presentare presso i CPI e All’Amministrazione Regionale gli Elenchi definitivi dei giovani Neet che saranno impegnati come volontari per 12 mesi, dove sono previsti 10 milioni di euro. C’è da notare che ci sono state delle criticità e ritardi nei pagamenti ,questa è dovuta all’organizzazione che ha lasciato alcune lacune soprattutto per quanto riguarda i pagamenti,ed ai pochi dovuti controlli in essere. I problemi ci sono stati ,ma li accettiamo per migliorare nel seguito di questo Programma che per la prima volta con un Programma serio e vario cerca di affrontare l’allarmante disoccupazione giovanile che esiste in Italia soprattutto al sud di quale ahimè in Sicilia deteniamo il primo posto.

STATO DI DISOCCUPAZIONE 

  
STATO DI DISOCCUPAZIONE

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 rubricato “Stato di disoccupazione” stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. Emerge, pertanto, che i requisiti richiesti sono due: l’essere privi di impiego(componente soggettiva) e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva). Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alla NASpI e all’ASDI (artt. 3 e 16, decreto legislativo n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, decreto legislativo n. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, cosi come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015).

Va tuttavia specificato che, ai fini dell’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, lo stato di disoccupazione rappresenta certamente un elemento che può essere considerato allo scopo di meglio mirare l’intervento o di stabilire criteri di priorità, ma non rappresenta un requisito esclusivo. In un’ottica di servizio nei confronti degli utenti, infatti, un’assistenza nella ricerca di occupazione, nonché nell’orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non essere prestata nei confronti coloro che la richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative.

Ciò nel rispetto della convenzione OIL n. 122/1964 sulla politica d’impiego, nonché del principio di non discriminazione e di quanto previsto dall’articolo 29, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativo al diritto di accesso ai servizi di collocamento, secondo cui “ogni persona può accedere a un servizio di collocamento gratuito”. La circolare rappresenta, tuttavia, l’opportunità di offrire i servizi e le misure di politica attiva del lavoro prioritariamente ai soggetti disoccupati, al fine di garantire servizi più rapidi ed efficaci ai soggetti che ne hanno più bisogno, anche in ragione del rispetto delle tempistiche dettate dal decreto legislativo n. 150/2015 (artt. 2 e 20).

Lo stato di disoccupazione può, tuttavia, essere considerato come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione (come avviene, ad esempio, per lo stato di NEET, che presuppone lo stato di disoccupazione): in questi casi lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti: al momento della registrazione al Programma e al momento dell’inizio del servizio o della misura di politica attiva. A nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l’inizio del servizio o della misura di politica attiva. Si applicherà la normativa vigente al momento dell’evento da verificare (di volta in volta il momento della registrazione ovvero dell’inizio della misura).

Modalità di registrazione
Con riferimento alla dichiarazione di immediata disponibilità, nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per l’impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità. In questo ultimo caso, i sistemi regionali raccoglieranno le informazioni nell’ambito delle schede anagrafiche e professionali (SAP) e provvederanno ad inoltrarle al nodo di coordinamento nazionale attraverso il canale di cooperazione applicativa, secondo gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro del 30 ottobre 2007 e all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui la domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. In questi casi, la registrazione sarà resa disponibile per i sistemi regionali attraverso il canale di cooperazione applicativa.

Una volta divenuto pienamente operativo il portale nazionale, le registrazioni effettuate sullo stesso verranno instradate verso i sistemi regionali mediante i sopra descritti canali di cooperazione applicativa.

Accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro
Come già specificato, con particolare riguardo alla richiesta dei servizi e all’accesso alle misure di politica attiva del lavoro, la platea degli “utenti”, oltre ai soggetti espressamente individuati dal suddetto articolo 18 (disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione), comprende anche tutti coloro che, seppur già occupati, siano in cerca di altra occupazione. Resta fermo, comunque, il criterio di priorità nei confronti dei soggetti disoccupati sopra evidenziato.

Con riferimento, invece, all’assegno di ricollocazione, il Ministero del Lavoro precisa che, a norma dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2015, lo stesso sarà riconosciuto, con le modalità definite dall’ANPAL, solo ai disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi.

In merito alla stipulazione del patto di servizio, con riferimento ai soggetti percettori di NASpI, ASDI e DIS-COLL e indennità di mobilità, lo stesso andrà sottoscritto presso il centro per l’impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all’INPS, mentre la generalità degli utenti potrà scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l’impiego di riferimento, stante il principio secondo cui i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono disponibili a tutti i residenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza (articolo 11, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 150/2015).

CONDIZIONE DI NON OCCUPAZIONE
A norma dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015, “allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”.

La norma, con l’intento di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione.

Allo scopo di precisare la nozione di “non occupazione”, anche con riferimento alla prestazione di attività lavorativa di scarsa intensità, occorre richiamare, in via analogica, le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015, che prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l’impiego anche nei casi in cui il beneficiario svolga un’ attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. In tal caso il legislatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgano attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità. Analogamente, pertanto, la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomoad euro 4.800.

Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, a verificare che il soggetto, che faccia loro richiesta di prestazioni di carattere sociale o assistenziale, risulti privo di impiego o svolga un’attività lavorativa da cui derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 e cioè pari agli importi sopra indicati, a seconda che l’attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo.

APPLICAZIONE DELLE NORME DEL CAPO II DEL D.LGS- N. 150/2015 AL COLLOCAMENTO DEI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE N. 68/1999
L’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015 prevede che le norme del Capo II si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999, “in quanto compatibili”. La circolare chiarisce quali siano le norme compatibili, al fine di garantirne un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
In primo luogo, le attività di politica attiva del lavoro previste dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015 dovranno essere svolte anche ai fini del collocamento mirato.
Inoltre, considerato che requisito per l’iscrizione negli elenchi del collocamento è lo stato di disoccupazione, trova applicazione l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015.
Pertanto, la persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata disponibilitàallo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell’elenco del collocamento mirato dove ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello Stato.
Tuttavia, all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato si ritengono applicabili analogicamente le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015 dettate con riferimento alla NASpI, rinvenendosi la medesima ratio a fondamento dei due benefici, ovvero favorire l’inserimento lavorativo delle persone disoccupate evitando, in particolare, i disincentivi legati alla perdita immediata dei benefici connessi allo stato di disoccupazione.
Pertanto, la permanenza nell’elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini:

* l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (euro 8.000), decade dall’iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tal caso, l’iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro.

Esempio:

* Nel caso in cui l’iscritto svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un reddito annuo pari ad euro 9.000, della durata di sette mesi, decade dall’iscrizione.

* Nel caso in cui l’iscritto svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un reddito annuo pari ad euro 9.000, della durata di cinque mesi, l’iscrizione è sospesa.

* l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (euro 8.000), conserva l’iscrizione.

* l’iscritto che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (euro 4.800) ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, conserva l’iscrizione.

La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015. In merito ai contenuti, pare opportuno evidenziare che nell’individuazione del profilo personale di occupabilità, della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità. Nel caso in cui la scheda non fosse disponibile, il patto potrà essere aggiornato sulla base della stessa.

Alla persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato risulta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015 recante “rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito”.
In particolare, quanto alle sanzioni, in luogo dell’articolo 10, comma 6, della legge 68/1999, riferito all’indennità di disoccupazione ordinaria, trovano applicazione il comma 7, il comma 8 e il comma 9 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015, considerato che la disciplina dei benefici ordinari connessi alla disoccupazione è stata del tutto innovata rispetto alle norme previgenti e che, in via generale, le nuove disposizioni risultano essere di maggior favore rispetto alle antecedenti con particolare riferimento alla decadenza dal beneficio economico e dallo stato di
disoccupazione. Infatti, l’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015, disponendo la decadenza dalla prestazione alla terza mancata presentazione alle convocazioni(art. 21, comma 7, lett. a) e la decadenza dallo stato di disoccupazione per due mesi(comma 9), risulta più favorevole all’iscritto al collocamento mirato rispetto all’articolo 10, comma 6, della legge 68/1999 che prevede “la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive senza giustificato motivo non risponda alla convocazione”.
In merito all’articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, ed in particolare ai principi ivi indicati ai fini della definizione di offerta di lavoro congrua, il posto di lavoro offerto deve essere corrispondente ai requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione.
Atteso il disposto di cui all’articolo 10, comma 1, della legge n. 68/1999, al lavoratore assunto ai sensi della legge 68/99 si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo n. 150/2015.
In particolare, con riferimento alle attività di pubblica utilità a beneficio della comunità, sebbene in tale ipotesi, è bene ricordare, non si determini l’instaurazione di un rapporto di lavoro, resta fermo il principio generale secondo cui al lavoratore con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le sue “minorazioni” (si veda articolo 10, comma 2 della legge n. 68/1999).

Uffici competenti ex lege n. 68/1999
In merito alla nozione di “uffici competenti”, più volte richiamata dalla legge n. 68/1999, sembra opportuno effettuare un raccordo con le previsioni del decreto legislativo n. 150/2015.
In particolare, al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei datori di lavoro, il Ministero del Lavoro ritiene che le regioni debbano individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità.

Ministero del Lavoro – Circolare N. 34/2015

SERVIZI PER L’IMPIEGO 

I Servizi per l’impiego amministrativi e certificativi sono i servizi in capo ai Centri per l’Impiego, quali la certificazione dello stato di disoccupazione, l’implementazione dell’anagrafe professionale della popolazione in età lavorativa, le procedure connesse al riconoscimento di ammortizzatori sociali, avvio a selezione nella pubblica amministrazione e analoghi servizi specificati nel contratto di servizio;