Dal 1 APRILE sul sitodell’#INPS si potrà inoltrare la domanda per l’indennizzo da 600 euro che il decreto #CuraItalia riserva per il mese in corso a Partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo. Dopo aver ottenuto il PIN, questa è la procedura da seguire:
1 Entrare nella sezione personale del sito INPS attraverso il PIN cittadino
2 Accedere
3 Procedere per Accesso servizi on line
4 Nella barra di ricerca selezionare “Domande per prestazioni al sostegno del reddito”
5 Selezionare “Indennità COVID-19″
Per ottenere il pin:
A Entrare nel sito inps e scrivere nella barra di ricerca pin
B Cliccare servizio Richiesta Pin Online
C Cliccare su richiedi pin e seguire le istruzioni a video
N.B: Per richiedere l’indennità COVID-19, si può usare la sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
Lo Stato sta lavorando per estendere ed aumentare la prestazione ad Aprile.
Ps: ad ora questa misura non è applicabile ai lavoratori P.Iva che non versano i contributi all’Inps, ma che sono iscritti alle casse professionali. Sono esclusi da questa misura anche coloro che siano iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie. Esempio: Enasarco + gestione commercianti.
Note Tecniche:
Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:
-liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,iscritti alla Gestione separatadell’INPS;
-collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria:
-Artigiani
-Commercianti
-Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali:
-lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Lavoratori agricoli:
-operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purchè possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione
Lavoratori dello spettacolo:
-lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro
non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Attenzione: l’indennità non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.